Dal 1 agosto di quest’anno è in vigore la nuova Carta del Servizio. Approvato dall’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, il documento raccoglie l’insieme di diritti e doveri dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato e dei cittadini che sono fruitori di questo servizio. Un documento “vivo” che è cambiato nel corso degli anni per venire incontro alle mutate esigenze dei cittadini e per rimanere aggiornato rispetto ad una realtà in continuo mutamento. Non fa eccezione questa edizione 2022 che registra alcune novità rilevanti.
Tre nuovi standard a tutela del cittadino
L’edizione 2022 della Carta del Servizio, come del resto le precedenti edizioni, elenca tutti quegli standard che l’azienda si impegna a rispettare nella gestione del servizio (standard di qualità del servizio, standard relativi all’avvio e gestione del rapporto contrattuale, standard relativi all’accessibilità etc.). In questa edizione della Carta del Servizio sono diventati soggetti ad indennizzo tre standard che riguardano la lettura dei contatori: due sono relativi ai numeri minimi di tentativi previsti per la raccolta della lettura del contatore (due fino a 3.000 mc di consumo e tre oltre i 3.000 mc; il terzo riguarda le modalità di lettura su contatore parzialmente accessibile o non accessibile). La loro applicazione è valida dal 1 gennaio 2023.Un’altra novità interessante della CDS 2022, sempre relativa alle letture del contatore, riguarda poi l’autolettura, che diventa effettiva solo dopo essere stata validata dal gestore. Ricordiamo che l’autolettura può essere comunicata al Numero Verde (800 238 238), agli Uffici al Pubblico, allo Sportello digitale e attraverso MyPubliacqua.
Riconoscimento delle perdite occulte
Nella nuova edizione della CDS 2022, cambia inoltre la definizione relativa alle perdite occulte su impianto privato per le quali può essere riconosciuta una “depenalizzazione” e che vengono individuate adesso nelle “perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà”. L’utente può adesso far istanza di riconoscimento della perdita se il consumo è superiore a 50 mc e supera almeno il 50% del consumo medio giornaliero dello stesso periodo. Al consumo eccedente viene applicato il 50% della tariffa della prima fascia (o della seconda fascia per gli utenti domestici residenti) della categoria di appartenenza fino a dieci volte il consumo storico dell’utente medesimo; per i consumi ulteriori un decimo della tariffa prima fascia (o della seconda fascia per gli utenti domestici residenti) della categoria di appartenenza. Per le utenze condominiali o a fascia unica si applica invece una tariffa scontata del 50%.